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Autenticazione di firme e copie di documenti

Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità diuna firma, di una copia di un documento. In base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:
 
AUTENTICAZIONE DI COPIA
Consiste in un'attestazione di conformità ad un originaleda parte del pubblico ufficiale autorizzato.Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che haemesso il documento o presso il quale è depositatol'originale, o al quale deve essere prodotto il documento,da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altrofunzionario incaricato dal Sindaco. La copia autentica di un documento da presentare alleamministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimentoo altro dipendente addetto competente a ricevere ladocumentazione, su esibizione dell'originale e senza chequesto venga depositato.Il cittadino (vedi dichiarazione sostitutiva dell'atto dinotorietà) può dichiarare la conformitàall'originale della copia di un documento conservato orilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia diuna pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e didocumenti fiscali che è obbligato a conservare.
 
AUTENTICAZIONE DI FIRMA
Consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficialeautorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta insua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
 
Sono abilitati all'autenticazione un notaio, cancelliere,segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere ladocumentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
 
L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta soloper le domande che riguardano la riscossione di beneficieconomici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.
 
La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive diatto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sonosoggette all'autenticazione della firma, purché sianosottoscritte in presenza del dipendente addetto ovverosottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità legalmente valido del sottoscrittore.
 
Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione,  in tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento diabilitazioni, diplomi o titoli culturali.
 
COME
Per autenticare una copia conforme all'originale, conesclusione dei casi sopra descritti:
  • portare il documento originale, la copia da autenticaree un documento di riconoscimento valido.

L'autenticazione, può essere richiesta anche da personadiversa dall'interessato e in Comune diverso da quello diresidenza.

 
Per autenticare la firma solo se ancora prescritta:
  • presentarsi personalmente con un documento diriconoscimento valido.

Salvo diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile l'autenticazione della firma a domicilio da partedel funzionario incaricato dal Sindaco.

Per la legalizzazione delle fotografie, è necessariopresentare le fotografie per il rilascio di documentipersonali.
 
Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) siprocede all'autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro della pensione) aldomicilio dell'interessato, che deve essere in grado diintendere e volere ed in possesso di documento diriconoscimento valido.
 
L'autentica della firma può essere effettuata anche inComune diverso da quello di residenza.

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