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ICI

CHE COS'E'

 L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica agli immobili (fabbricati ed aree edificabili) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati. L'imposta è amministrata dal Comune in cui si trovano gli immobili posseduti, il quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle detrazioni. 

L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica agli immobili (fabbricati ed aree edificabili) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati. L'imposta è amministrata dal Comune in cui si trovano gli immobili posseduti, il quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle detrazioni.

 

Ravvedimento operoso


Aliquote e detrazione 2011
Chi paga l'ICI
Quando si paga
Dove e come si paga
Quanto si paga
Dichiarazione I.C.I.
Rimborsi I.C.I.
Fabbricati ex rurali
 

ALIQUOTE E DETRAZIONE 2011


Sono state confermate per il 2011 le aliquote ICI e la detrazione stabilite nel 2010:

 

aliquota ordinaria: 6,00 per mille

Esclusione per abitazione principale

A decorrere dall'anno 2008, sono escluse dall'Imposta Comunale sugli Immobili;

 
Per maggiori chiarimenti è possibile consultare le Risoluzioni Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 12/DF del 05.06.2008 e N. 1/DF del 04.03.2009.

  • l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenza come disciplinate dal novellato art. 8 del regolamento ICI (per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni);
  • l'unità immobiliare e pertinenza concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti e affini entro il primo grado (non è compreso, quindi, il coniuge) che vi stabiliscano la propria residenza e vi dimorino con il proprio nucleo familiare;
  • l'unità immobiliare e relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  • l'unità immobiliare del coniuge separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge, in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

 NOTA: Per poter usufruire dell'esclusione dell'ICI per la pertinenza – così come disciplinato dal novellato articolo 8 del regolamento comunale sull'ICI approvato dal Consiglio Comunale in data 9/11/2009, n. 51 il contribuente deve presentare al Comune un'apposita dichiarazione sostitutiva, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'esenzione. Tale dichiarazione sostitutiva vale fino a quando sussiste la condizione certificata, il cui venir meno dovrà essere comunicato con le stesse modalità.

 

Modello dichiarazione pertinenze



CHI PAGA L’ICI
Sono tenuti al pagamento dell’ICI:

  • coloro che possiedono fabbricati e aree fabbricabili come proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali. .


QUANDO SI PAGA
Il versamento deve essere eseguito in due rate:

  • la prima rata entro il 16.06.2011, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno 2011, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno 2011 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2011;
  • la seconda rata dal 1° al 16.12.2011, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno 2011, calcolata applicando le aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno di competenza 2009 alla situazione imponibile relativa all'intero anno 2011. E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011, dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno di competenza 2011.

I versamenti, pertanto, devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2011.

Casi particolari:

Eredità
In caso di morte del proprietario, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta).

Possessori residenti all'estero
I contribuenti italiani residenti all'estero possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2011. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata.

Può essere considerata abitazione principale, con esclusione dell'imposta, una sola unità immobiliare posseduta purché non locata.




DOVE E COME SI PAGA 
 

ATTENZIONE IL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO HA DATO IN CONCESSIONE IL SERVIZIO ALLA SOCIETA' MISTA GESTIONE TRIBUTI SPA, CON SEDE IN VIA PER MANFREDONIA N. 19. TELEFONO 0884.5903421/3 FAX 0884.564206
 

 Versamento con Modello F24

Per gli immobili ubicati nel Comune di Monte Sant'Angelo i versamenti devono essere eseguiti, direttamente a favore della Società Gestione Tributi Spa, gratuitamente, senza nessuna spesa, con il mod. F24, utilizzabile da tutti i soggetti. Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali o tramite Internet.

Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell'ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.

In caso di maggiori versamenti, rispetto al dovuto, effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2011; l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso.

Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali o scaricabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ove è possibile reperire anche le informazioni sul pagamento tramite F24.

I codici tributo da utilizzare sono:


3903 Ici per aree edificabili
3904 Ici per altri fabbricati
3906 Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)
3907 Ici per sanzioni Il Codice ente/
codice Comune di Monte Sant'Angelo è F631.
 
Modello F24 istruzioni
Modello F24 compilabile


Versamento con conto corrente postale

In alternativa al modello F24 è possibile versare, con il costo di € 1,10, direttamente a favore dell'Ente, utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 1211450 intestato a "Gestionen Tributi Spa Monte Sant'Angelo" presso qualsiasi ufficio postale.

IMPORTANTE: i modelli di c/c postale da utilizzare sono quelli approvati con Decreto del 25 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, reperibili presso gli uffici comunali e/o postali.


Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166, art. 1, Legge 296 del 27.12.2006).

Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva dovuta per l'anno 2011 é inferiore a 2,00 euro. Se l'importo da versare è uguale o superiore a 2,00 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.




QUANTO SI PAGA
Per calcolare l'importo da pagare per il 2011 è necessario conoscere, oltre all'aliquota, anche la base imponibile.
 
 
Base imponibile - FABBRICATI
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto dei fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale.
Il valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata è costituito dalla rendita catastale al 01.01.2009, definitiva o presunta, aumentata del 5% moltiplicata:

per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1;

per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);

per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe);


per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.).


Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze, per l'anno 2011 consultare il Decreto 14 marzo 2011 - (GU n. 75 del 1/4/2011) .

 

Base imponibile – AREE FABBRICABILI

 Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 01.01.2011 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Attualmente sono stati deliberati dalla Giunta Comunale il 29.08.2006 n. 237 i valori venali delle aree fabbricabili secondo zone omogenee nell'ambito del territorio comunale.




DICHIARAZIONE I.C.I

La dichiarazione Ici è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio: si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.

In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile, valore dei fabbricati desunto dalle scritture contabili) e/o una diversa applicazione dell'aliquota (per la quale non è prevista la "Dichiarazione sostitutiva") devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione Ici , giusto D.M. del 12/5/2009.

Le dichiarazioni, che dovranno essere prodotte dai contribuenti per le variazioni intervenute nell'anno 2010 negli immobili posseduti, devono essere presentate entro il termine previsto per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi "Unico 2011" (30 settembre 2011).

Si riportano, a titolo esemplificativo, le principali casistiche per le quali si rende necessario presentare la "Dichiarazione sostitutiva" :


Esclusione dell'ICI per l'abitazione principale e pertinenza del soggetto d'imposta;


Esclusione dell'ICI per l'abitazione principale e pertinenza a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;


Esclusione dell'ICI per l'abitazione principale e pertinenza concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti e affini entro il primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e vi dimorino con il proprio nucleo familiare;


Imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati oggettivamente dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni


:: Decreto 12/5/09
:: Modello di dichiarazione
:: Istruzioni

 



RIMBORSI I.C.I.
Il contribuente che per errore ha versato maggiore ICI rispetto a quanto dovuto, può richiedere il rimborso entro 5 anni dalla data del pagamento effettuato ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Per ottenere il rimborso il contribuente può presentare domanda redatta in carta libera all’ufficio Tributi del comune L’ufficio Tributi provvederà, entro 180 dalla data di presentazione dell’istanza, al rimborso di quanto dovuto (Art. 1, comma 164, Legge 296/2006) o, in caso contrario, alla comunicazione di diniego al rimborso.

Sulle somme dovute a titolo di rimborso di imposta vengono calcolati gli interessi a partire dalla data del versamento (art. 1, comma 165, Legge 296/2006) al tasso di interesse legale maggiorato del 2,5% (maggiorazione in vigore dall’ 1.1.2008) vigente con maturazione giorno per giorno.

 dal al Saggio Norma
01/01/2004 31/12/2007 2,50% Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008 31/12/2009 3,00% + 2,50% Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010-31/12/2010 1% + 2,5 D.M. Economia 4/12/2009
01/01/2011-  31/12/2011    1,5% + 2,5 D.M. Economia 7/12/2010


Si ricorda, inoltre, che è previsto l’istituto della “compensazione” tra debiti e crediti di tributi locali. La compensazione fra tributi locali è ammessa con le seguenti modalità:

 Compensazione solo a seguito di posizioni debitorie/creditorie relative a provvedimenti di accertamento/rimborso definitivi -tra tributi locali diversi solo se riferiti alla stessa annualità d’imposta e allo stesso soggetto titolare della riscossione;- all’interno dello stesso tributo locale se riferiti ad annualità d’imposta diverse.

La compensazione è disposta dal Funzionario Responsabile d’imposta, d’ufficio – previa comunicazione al contribuente- o su istanza di parte con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data in cui verrà operata la compensazione, a pena di decadenza.Non è ammessa la compensazione sui versamenti in autoliquidazione tra i diversi tributi comunali o all’interno dello stesso tributo per annualità diverse.;

non si può dar luogo a rimborso se la somma richiesta, computando gli interessi, non è superiore a € 12,00 per ogni singola annualità d’imposta (Art. 4, Regolamento limiti esenzione versamenti e rimborsi, interessi e compensazioni dei tributi di competenza comunale).



FABBRICATI EX RURALI
L’agenzia del Territorio ha pubblicato l’elenco degli immobili posti nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo ed iscritti al Catasto Terreni, con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella ed eventuale Denominatore e Subalterno), per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, con l'eventuale data cui riferire la mancata presentazione.

Tali immobili devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti obbligati, .

Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia del Territorio 


 

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